Quando spettano gli alimenti all'ex convivente

quando spettano gli alimenti all'ex convivente

Il convivente di fatto può ottenere un assegno alimentare dall’ex partner, ma la convivenza deve essere cessata dopo l’entrata in vigore della legge Cirinnà (5 giugno 2016).

La domanda di alimenti non va proposta nella controversia riguardante i figli minori, ma con un separato giudizio.

 

fine della convivenza di fatto e alimenti

E’ quanto stabilito dal Tribunale di Milano con una importante ordinanza della nona sezione [1].

La legge Cirinnà entrata in vigore nel 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento non solo l’istituto dell’unionie civile fra persone dello stesso sesso, ma anche il diritto dell’ex convivente di chiedere un assegno alimentare all’ex partner [2].

 

La legge precisa che il diritto sorge solo in caso di cessazione della convivenza di  fatto e qualora colui che richiede l’assegno versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.  

In  tali  casi,  gli alimenti sono assegnati per  un  periodo  proporzionale  alla  durata della convivenza e nella misura determinata dal giudice secondo le regole generali vigenti in materia: in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. 

Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, ma occore tenere presente la sua posizione sociale [3].

L’obbligo alimentare del convivente, precisa infine la legge, è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

 

L’ordinanza del Tribunale di Milano ha chiarito che la legge non è retroattiva e dunque il momento in cui sorge il diritto agli alimenti, cioè la cessazione della convivenza di fatto, deve essere successivo all’entrata in vigore della norma che prevede il diritto stesso (cioè il 5 giugno 2016).

 

Il provvedimento ha infine chiarito che la domanda per gli alimenti è inammissibile quando proposta nel procedimento per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori.

Quest’ultimo procedimento, infatti, che segue la procedura molto snella del rito camerale [4], non può essere dilatato nel tempo per l’esame di domande diverse da quelle relative alla tutela dei figli minori. Ragioni di economia processuale non possono consentire di rallentare la trattazione della controversia minorile, che è prioritaria.

 

La causa relativa agli alimenti va dunque instaurata separatamente, con atto di citazione, sarà regolata dalle norme sostanziali previste dal codice civile [5] e dalle norme processuali previste in materia di alimenti [6].

 

Ulteriori chiarimenti sulla fine della convivenza in questa pagina.

 

Avv. Vanda Lops

 

[1] Tribunale di Milano, Sezione Nona, Ordinanza 8.2.2016

[2] Legge 20 maggio 2016 n. 76, art. 65

[3] art. 438 cod. civ.

[4] art. 38 disp. att. cod. proc. civ.

[5] articoli 433 e seguenti cod. civ.

[6] articoli 163 e seguenti cod. proc., con competenza del giudice ordinario in composizione monocratica, senza l’intervento del pubblico ministero.