Le elargizioni prestate con frequenza e regolarità dai familiari, incidono sul tenore di vita dei coniugi e dunque devono essere prese in considerazione nella determinazione dell’assegno di mantenimento.
In seguito alla separazione il diritto al mantenimento sorge in favore del coniuge che non percepisce redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio, sempre che non gli venga addebitata la separazione.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione di recente [2] ha affermato che il contributo economico prestato alla coppia in costanza di convivenza coniugale dai parenti del coniuge obbligato deve essere preso in considerazione ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, insieme ad ogni altro tipo di reddito dei quali i coniugi dispongono.
Le elargizioni prestate con frequenza e regolarità dai familiari, infatti, incidono sul tenore di vita dei coniugi.
Questa pronuncia modifica l’orientamento della Corte in materia: con precedenti pronunce [3] infatti la Cassazione si era pronunciata in merito all’irrilevanza del contributo economico fornito dalla famiglia d’origine di uno dei coniugi nella determinazione dell’assegno di mantenimento conseguente alla separazione.
[1] art. 156 cod. civ.;
[2] Cass. Sent. n. 13026 del 10.6. 2014;
[3] Cass. Sent. n. 7601 del 4.4.2011.
di Vanda Lops