La nascita di un figlio giustifica la riduzione dell'assegno di divorzio

nascita di un figlio e creazione di una nuova famiglia

La creazione di una nuova famiglia, la nascita di un figlio con i conseguenti obblighi di mantenimento possono giustificare la riduzione dell’assegno di mantenimento previsto in favore dell’ ex coniuge, anche se tali circostanze non costituiscono presupposti automatici per la rideterminazione dell’assegno, ma devono essere valutate dal giudice.

riduzione assegno di mantenimento per la nascita di un figlio

E’ questo l’orientamento della Corte di Cassazione, ribadito in una recente pronuncia. [1] 

 

La Corte ha chiarito che la costituzione di una nuova famiglia non costituisce una mera scelta personale dell’ex coniuge, ma è un diritto fondamentale, garantito a livello costituzionale e sovranazionale [2]. 

 

La Suprema Corte, dunque, ha affermato che non è possibile considerare il divorzio come limite oltre il quale il diritto alla costituzione di una famiglia è destinato a degradare da diritto fondamentale a livello di mera scelta individuale non necessaria; in altre parole: la nuova famiglia costituita dopo il divorzio non può considerarsi “di serie B” rispetto alla prima, ma deve godere delle medesime tutele fondamentali.

 

Ciò posto, la Corte chiarisce che i sopravvenuti oneri familiari dell’ex coniuge obbligato al pagamento dell’assegno di divorzio non costituiscono presupposti automatici per la riduzione dell’assegno medesimo, ma devono essere valutati dal giudice.

Il giudice deve verificare se gli obblighi di mantenimento della nuova famiglia determinano una effettiva riduzione del tenore di vita e delle sostanze dell’ex coniuge tenuto al pagamento dell'assegno di divorzio o se la situazione economica complessiva dell’obbligato è tale da rendere irrilevanti i suoi nuovi oneri familiari.

 

Pertanto, se l’ex coniuge obbligato dispone di consistente reddito e patrimonio, nessun peso o modifica al proprio tenore di vita sopporterà per provvedere al mantenimento del nuovo nato; al contrario, se l’obbligato in questione dispone - ad esempio - di un immobile sul quale grava un mutuo ipotecario e percepisce lo stipendio medio di un operaio o di un impiegato italiano, considerata pure l'inadeguatezza del welfare nel nostro paese per cure mediche o strutture per l’infanzia, non vi è dubbio che gli oneri di mantenimento del figlio saranno niente affatto irrilevanti.

Sarà possibile in quest’ultimo caso ottenere una riduzione (o revoca, se ne ricorrono i presupposti) dell’assegno di divorzio già fissato in favore dell’ex coniuge.

 

[1] Cass. Sent. n. 6289 del 19.3.2014;

[2] art. 12 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo del 1950 e ’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2007.

 

di Vanda Lops 

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