Omesso mantenimento dei figli: previsto un nuovo reato

codice penale

Chi non versa gli assegni di mantenimento per i figli previsti dal giudice rischia una multa di oltre mille euro e la reclusione fino a un anno: è entrata in vigore il 6 aprile 2018 la nuova norma che prevede il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o divorzio. 


non versare il mantenimento per i figli è reato

La nuova disposizione è contenuta in un decreto del marzo 2018 [1] che attua il principio della riserva di codice in materia penale (già previsto da una novella del 2017 [2]).

Il decreto inserisce nel codice penale fattispecie di reato previste da altre leggi - abrogando queste ultime disposizioni - ed inoltre prevede ed inserisce nel codice penale nuove  fattispecie di reato.

 

Fra le disposizioni del decreto vi è quella inserita nel codice penale con l’articolo 570-bis, che prevede il delitto di “violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”.

 

Il nuovo articolo del codice penale sostituisce ed abroga due previsioni contenute in leggi ordinarie:

- l'articolo 12-sexies della legge sul divorzio [3], che prevedeva la sanzione penale per il coniuge inadempiente all'obbligo di corresponsione degli assegni per l’ex moglie e la prole; 

- l'articolo 3 della legge n. 54 del 2006, che in materia di separazione dei genitori stabiliva che in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge sul divorzio".

 

Il nuovo articolo 570-bis del codice penale recita:  (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio). - Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

 

La nuova norma, dunque, è stata introdotta dal legislatore con lo scopo di riordino della disciplina in questa materia, riunendo in un unico articolo del codice penale disposizioni previste da diverse fonti normative.

 

Malgrado il rilievo dato dai media alla notizia dell’entrata in vigore della nuova disciplina, si deve rilevare che la norma non ha alcuna portata innovativa, perché non introduce nuove fattispecie di reato, ma riproduce disposizioni preesistenti abrogando queste ultime, al solo scopo – come detto- di riordino sitematico della materia e per attuare il principio di riserva di codice penale per ogni fattispecie di reato.

 

Vanda Lops

 

 

[1] Decreto Legislativo n. 21del 2018 

[2] Legge n.103 del 2017

[3] Legge n. 898 del 1970 

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