Tradimento nella casa coniugale, reato

Il marito che incontra l’amante all’interno dell’abitazione familiare e che costringe la moglie, con gravi minacce e vessazioni, ad accettare tale situazione, può essere condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia, anche sulla base delle sole dichiarazioni della vittima.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione [1] ha chiarito che bastano le dichiarazioni del familiare vittima di maltrattamenti a determinare la responsabilità penale dell’imputato, anche senza necessità di riscontri estrinseci. 

 

Nel caso esaminato dalla Corte la condotta tenuta dal marito si era concretizza in una serie di gravi intimidazioni rivolte alla coniuge affinché quest’ultima tollerasse gli incontri sessuali con la sua amante all’interno dell’abitazione familiare. I fatti erano emersi dalle dichiarazioni della moglie, considerate attendibili.

 

Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi [2] si configura quando nel contesto familiare sono compiuti abitualmente atti a carattere vessatorio e mortificatorio – violenze fisiche, verbali, psicologiche o sessuali – diretti a ledere la libertà o l’incolumità della vittima, causando sofferenze fisiche o morali.

 

Affinchè possa configurarsi il reato, ha precisato la Suprema Corte, occorre che il comportamento vessatorio o violento sia reiterato e non sporadico, in quanto i singoli comportamenti, isolatamente considerati, potrebbero anche essere considerati non punibili o non perseguibili.

 

Il carattere abituale della condotta vessatoria è un elemento fondamentale affinché si possa ritenere sussistente il reato di maltrattamenti in famiglia.

 

Per l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, inoltre, in questo tipo di reato possono considerarsi sufficienti le dichiarazioni della persona offesa, purché ritenute attendibili.

 

L’unica condizione che viene posta, dunque, è che la credibilità del soggetto che rende le dichiarazioni sia positivamente verificata, in quanto il racconto dovrà possedere un’attendibilità maggiore rispetto alla valutazione a cui vengono solitamente sottoposte le dichiarazioni di un qualsiasi testimone.

 

[1] Cass. Sent. n. 16543 del 3.04.2017

[2] art. 572 cod. pen.

 

Avv. Vanda Lops