Regime patrimoniale della famiglia: nuove norme UE

Da oggi è possibile per i coniugi scegliere con maggiori margini di autonomia il regime patrimoniale della famiglia, grazie a nuove norme vigenti nell’Unione Europea.

Sono entrate in vigore il 29 gennaio 2019 le norme previste da due Regolamenti dell’Unione Europea [1] in materia di regimi patrimoniali fra coniugi ed effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Le nuove norme UE in materia di regime patrimoniale

Le nuove norme non riguardano le unioni non registrate o le cosiddette coppie di fatto.

Si tratta di due regolamenti simili che presentano norme analoghe.

 

Esaminiamo di seguito in particolare le norme in materia di regimi patrimoniali fra i coniugi.

 

Il "regime patrimoniale" è definito l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento.

 

Con riguardo all’ambito disciplinato dal regolamento è chiarito che ne restano fuori le obbligazioni alimentari, quindi l’assegno di separazione e quello di divorzio (disciplinati da altro Regolamento UE) [2]; la sicurezza sociale; la successione a causa di morte [3] ; il diritto di trasferimento o adeguamento tra coniugi o ex coniugi dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante il matrimonio e che non hanno generato reddito da pensione nel corso dello stesso; la natura dei diritti reali; qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili.

 

Il giudice competente sulla divisione dei beni della coppia mista

Con riguardo alla competenza giurisdizionale è previsto che l'autorità adita per decidere su questioni riguardanti la successione in caso di morte di un coniuge oppure su divorzio, separazione o annullamento del matrimonio, sarà competente a trattare le questioni relative ai rapporti patrimoniali dei coniugi, a condizione in determinati casi che vi sia un accordo tra le parti.

 

In mancanza di scelta del foro operata dalle parti, i regolamenti prevedono poi una serie di criteri volti a determinare la giurisdizione.

 

Il regolamento fissa inoltre le regole sulla connessione, la litispendenza, la giurisdizione per i provvedimenti provvisori e cautelari.

Le convenzioni matrimoniali sul regime patrimoniale

Per quanto riguarda la legge applicabile, grande rilievo ha la volontà delle parti, per cui i coniugi o nubendi potranno designare o modificare di comune accordo la legge applicabile, purché vi sia un collegamento con la legge scelta, che può essere quella della residenza abituale al momento dell’accordo o quella nazionale di una delle parti.

Il cambiamento della legge applicabile al regime patrimoniale deciso nel corso del matrimonio ha effetti solo per il futuro, salvo che i coniugi prevedano espressamente che retroagisca; ogni cambiamento di regime patrimoniale retroattivo però non può in alcun modo pregiudicare i diritti di terzi.

 

Il regolamento disciplina poi la validità formale e sostanziale della convenzione matrimoniale ed i criteri per stabilire la legge applicabile in mancanza di un accordo delle parti.

 

L’entrata in vigore del regolamento è il 29 gennaio 2019, applicandosi ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse successivamente a quella data.

 

Le disposizioni sulla legge applicabile vigono solo per i coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale successivamente al 29 gennaio 2019.

 

Vanda Lops

 

[1] Si tratta dei seguenti regolamenti: 

Regolamento (UE) n. 2016/1103 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi; e 

Regolamento (UE) n. 2016/1104 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

[2] v. Regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

[3] v. Regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

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