Italia condannata per il mancato riconoscimento delle unioni civili

 

E’ questo l’esito di un ricorso proposto da tre coppie italiane di persone dello stesso sesso alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo per denunciare il rifiuto dell’Ufficiale di stato civile di procedere con le pubblicazioni di matrimonio.

I ricorrenti hanno lamentato la violazione  degli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 12 (diritto al matrimonio), 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione. Il processo a Strasburgo ha visto l’intervento di numerose associazioni a tutela dei diritti delle coppie omosessuali.

Pur non avendo i ricorrenti esaurito i rimedi interni predisposti dallo Stato italiano, la Corte di Strasburgo ha ritenuto i ricorsi ricevibili, in quanto l’eventuale azione intentata presso le autorità italiane non sarebbe stata assimilabile ad un “ricorso effettivo”, ovvero tale da consentire agli stessi di ottenere la riparazione del pregiudizio subito.

 

Nel merito, la Corte ha concentrato la propria analisti del caso alla luce dell’art. 8 CEDU, ricordando che tale norma, diretta a proteggere gli individui dalle ingerenze arbitrarie dello Stato nella loro vita privata e familiare, può anche imporre a quest’ultimo l’adozione di misure positive per assicurare il rispetto effettivo dei diritti dalla stessa tutelati. Nell’adottare tali misure positive, lo Stato gode di un certo margine di apprezzamento, ma quando si tratta di aspetti particolarmente importanti della vita privata, tale margine può essere soggetto a restrizioni.

 

La Corte ha ribadito che le coppie formate da persone dello stesso sesso hanno la medesima capacità di dare vita ad una relazione stabile ed hanno il medesimo bisogno di riconoscimento e di protezione della propria unione di quelle formate da persone di sesso diverso. La Corte prende atto dell’esistenza, nel diritto italiano, dei contratti di convivenza (carattere solo economico) e dei registri delle unioni civili (carattere meramente simbolico), ma ritiene che tali strumenti non siano sufficienti a garantire un riconoscimento ed una protezione effettivi alle coppie dello stesso sesso.

 

Secondo la Corte l’attuale protezione offerta dall’ordinamento italiano è, dunque, carente nei confronti delle unioni di persone dello stesso sesso, esistendo un conflitto tra la realtà sociale dei ricorrenti, che vivono apertamente la propria relazione in Italia e la legge, la quale non ne consente un riconoscimento formale sul territorio. La Corte ha, altresì, rilevato l’assenza di un prevalente interesse pubblico, tale da poter giustificare una restrizione degli interessi dei singoli.

 

La Corte non ha rinvenuto una violazione dell’art. 12, ritenendo che in tema di matrimonio la valutazione sia rimessa agli Stati, che godono di un ampio margine di apprezzamento.

 

La Corte, dunque, con sentenza del 21 luglio 2015, ha condannato l’Italia ad un risarcimento per i ricorrenti. 

 

 di Vanda Lops

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Testo integrale sentenza CEDU
OLIARI AND OTHERS v. ITALY.pdf
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