Una storica sentenza di ieri della Corte di Cassazione chiarisce che il parametro per valutare la spettanza dell’assegno di divorzio è l’autosufficienza economica dell’ex coniuge, essendo ormai inattuale ogni riferimento al tenore di vita matrimoniale.
ASSEGNO DI DIVORZIO, NUOVI CRITERI DI CALCOLO
E’ di ieri la sentenza della Corte di Cassazione [1] che supera un precedente consolidato orientamento, quasi trentennale, per il quale il giudice poteva stabilire l’ammontare dell’assegno di divorzio sulla base del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La Corte stessa ha comunicato questo importante revirement giurisprudenziale con una nota dell’ufficio relazioni con i media.
La sentenza fissa quindi importanti principi di diritto.
Il giudice, quando pronuncia in merito all’assegno di divorzio, deve compiere due passaggi logici:
1. verificare se al coniuge richiedente spetta un assegno di divorzio (cosiddetto an debeatur);
2. stabilire quanto spetta a titolo di assegno di divorzio (cosiddetto quantum debeatur).
Nella prima fase, per stabilire se esiste il diritto a percepire un assegno divorzile, il giudice deve verificare l’esistenza dei presupposti fissati dalla legge: che il coniuge richiedente non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive. [2]
Secondo il precedente orientamento, il parametro di riferimento al quale rapportare l’adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi era il tenore di vita analogo a quello avuto in costanza del matrimonio o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio. [3]
Con la sentenza di ieri la Corte ha ritenuto detto orientamento non più attuale ed ha chiarito che il criterio da utilizzare per la verifica dell’adeguatezza dei mezzi ecomici di colui che richiede l’assegno è la sua indipendenza o autosufficienza economica.
Se è accertato che il coniuge che richiede l’assegno è indipendente economicamente o è in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto l’assegno.
Si tratta dello stesso principio (applicato per analogia) fissato dalla legge [4] per il mantenimento dei figli maggiorenni, ai quali i genitori sono tenuti a corrispondere il mantenimento solo se non sono indipendenti economicamente (e fino a quando, senza loro colpa, non sono indipendenti).
La Corte chiarisce che devono considerarsi indici dell’indipendenza economica del coniuge:
1) il possesso di redditi derivanti da qualsiasi fonte;
2) il possesso di beni mobiliari e immobiliari;
3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro;
4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
E’ l'ex coniuge che fa valere il diritto all'assegno di divorzio che ha l’onere di provare di non avere mezzi economici o di non poterseli procurare per ragioni oggettive.
Colui che richiede l’assegno, dunque, deve fornire in giudizio la prova delle concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell’indipendenza economica (come ad esempio l’invio di curriculum, la richiesta di colloqui di lavoro, ecc…).
Ciò posto, solo nella successiva – eventuale – fase della quantificazione dell’assegno di divorzio, il giudice potrà effettuare una comparazione delle condizoni economiche dei coniugi, nonché valutare gli altri criteri previsti dalla legge: ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, durata del matrimonio.
E dunque la valutazione del giudice - spiega la Corte - deve essere improntata al principio di autoresponsabilità, in quanto il matrimonio è un atto di libertà, dissolubile (oggi è possibile sciogliere il vincolo, previo accordo, con una semplice dichiarazione delle parti all'ufficiale dello stato civile) [5].
Con il divorzio, aggiunge la Corte, il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano dello status personale (gli ex coniugi ritornano "persone singole"), ma anche sul piano dei loro rapporti economico-patrimoniali.
Il legislatore ha previsto l’assegno di divorzio unicamente con finalità e funzione assistenziale: un contributo economico in favore dell’ex coniuge economicamente debole, (cosiddetta "solidarietà post-coniugale”) che ha fondamento costituzionale nel dovere di «solidarietà economica» [6].
E pertanto, in presenza di autosufficienza economica di colui che richiede l’assegno non vi sono ragioni di «solidarietà economica» che giustificano il riconoscimento del diritto.
Il riconoscimento di un assegno di divorzio in quest’ultimo caso si risolverebbe in un arricchimento ingiustificato (una locupletazione illegittima), di durata tendenzialmente sine die, un obbligo perpetuo basato sulla mera preesistenza di un rapporto giuridico (il matrimonio) ormai definitivamente estinto.
[1] Cass. Sent. n. 11504 del 10.5.2017
[2] art. 5, comma 6, Legge n. 898 del 1970
[3] Cass. S.U. Sent. n. 11490 del 1990
[4] art. 337 septies, primo comma, cod. civ.
[5] art. 1, comma 1, Legge n. 162 del 2014
[6] art. 2, in relazione all'art. 23, Cost.
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