Cosa fare se l'ex non paga le spese straordinarie

Quando l'ex coniuge non paga le spese straordinarie per i figli occorre sempre conservare ricevute di pagamento, scontrini e fatture; per il recupero del credito secondo alcune pronunce della Cassazione non occorre anche un decreto ingiuntivo, si può procedere subito con il pignoramento.


cosa fare se l'ex non paga le spese straordinarie

decreto ingiuntivo o pignoramento

In caso di separazione, divorzio, di fine della convivenza spesso è previsto che il genitore non collocatario dei figli minori debba versare all’altro una percentuale delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive e ludiche, sostenute per i figli. 

Quando il genitore è inadempiente, l’altro può tutelare il proprio credito con l’esecuzione forzata, cioè con il pignoramento di crediti (stipendio, pensione, somme depositate in banca) o beni mobili e immobili del debitore.

 

Per procedere con il pignoramento occorre avere un “titolo esecutivo”.

 

Se il genitore inadempiente omette il pagamento dell’assegno mensile è possibile procedere immediatamente con il pignoramento: questo perché il provvedimento di separazione o divorzio che prevede l’importo dell’assegno mensile è un valido “titolo esecutivo”.

 

Se invece il genitore non convivente con i figli omette di rimborsare all’altro la propria quota di spese straordinarie occorre quantificare in una nuova sede giudiziaria (il procedimento monitorio per decreto ingiuntivo) l’importo delle spese non rimborsate.

 

E dunque, il genitore che ha affrontato le spese deve ottenere un decreto ingiuntivo (titolo esecutivo) allegando tutte le ricevute, scontrini e fatture relative alle spese sostenute. Solo dopo potrà procedere con l’esecuzione forzata, pignorando i beni del genitore inadempiente.

 

Vi è poi un orientamento giurisprudenziale meno “rigoroso” sulla questione: in alcuni Tribunali è consentito procedere all’esecuzione forzata senza prima aver ottenuto un decreto ingiuntivo, ma occorre sempre allegare all’atto di precetto – che è il primo atto del procedimento di esecuzione – tutti i documenti giustificativi del credito relativo alle spese straordinarie sostenute per i figli.

 

Al riguardo una pronuncia della Corte di Cassazione [1] ha statuito che “il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese straordinarie per il mantenimento del figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, ma ciò solo a condizione che il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità. Allegazione e documentazione che va compiuta con l’atto di precetto”.

 

In ogni caso, per tutelare il proprio credito, è importante conservare sempre i documenti giustificativi (ricevute, scontrini e fatture) relativi alle spese straordinarie affrontate per i figli.

 

[1] Cass. Sent. n. 21241 del 20.10.2016

 

Avv. Vanda Lops

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