A chi spetta restare nella casa coniugale o familiare? Per la legge spetta al genitore collocatario, per tutelare l'interesse dei figli a conservare l'habitat domestico, il centro delle consuetudini in cui si è espressa la vita della famiglia.
A chi spetta restare nella casa coniugale con la separazione
L'assegnazione della casa coniugale o familiare è un provvedimento che il giudice può adottare nei procedimenti di separazione, divorzio, cessazione della convivenza fra genitori non sposati.
Ciascuno dei genitori in procinto di separarsi si chiede "a chi spetta restare nella casa coniugale"?
La legge prevede che il godimento della casa coniugale è attribuito considerando il preminente interesse dei figli [1].
Scopo dell'assegnazione della casa ad uno dei genitori è la tutela dell'interesse dei figli a conservare l'habitat domestico, inteso come il centro delle consuetudini in cui si è espressa la vita della famiglia.
Tale provvedimento, pertanto, non può essere adottato in mancanza di figli minori o maggiorenni non autonomi.
Restare ad abitare nella casa coniugale spetta dunque:
- al genitore con il quale sono collocati stabilmente i figli minori, quando è previsto un regime di affidamento condiviso;
- al genitore cui sono affidati in via esclusiva i figli minori ;
- al genitore con il quale restano a convivere i figli maggiorenni non autonomi.
La legge prevede che dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori [2].
L' assegnazione della casa coniugale, specialmente nelle grandi città, dove il valore degli immobili è alto, incide in maniera rilevante sugli assetti economici della
separazione.
Il giudice dunque deve tenere conto di questo fattore nel liquidare l'assegno di mantenimento in favore dei figli e in favore del coniuge debole.
Il genitore estromesso non perde la titolarità dei suoi diritti sulla casa: rimane proprietario, comproprietario o usufruttuario dell'immobile. Egli perde, invece, le facoltà di abitare e di
disporre materialmente della casa, perché il provvedimento di assegnazione crea un diritto di godimento a favore del genitore assegnatario.
Il provvedimento di assegnazione, se trascritto nei registri immobiliari, può essere opposto ai terzi acquirenti dell'immobile: gli acquirenti diventano proprietari
dell'immobile, ma, esattamente come il loro venditore, non ne potranno disporre materialmente fino a quando il provvedimento di assegnazione non venga revocato dall'autorità giudiziaria (quando
il diritto di godimento viene meno).
Diritti dei figli di genitori non sposati
I figli dei genitori non sposati fra loro, nati fuori dal matrimonio, hanno diritti identici a quelli dei figli nati nel matrimonio, anche per quanto riguarda l'assegnazione della casa familiare.
Quando si perde il diritto di abitare la casa Familiare
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno quando i figli divengono maggiorenni e autonomi, ma anche nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio [3], ma diverse pronunce hanno attenuato quest'ultimo criterio.
[1] art. 337 sexies cod. civ.
[2] art. 337 sexies cod. civ.
[3] art. 337 sexies cod. civ.
milano - via Vincenzo Monti, 8
roma - via Savoia, 78
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